IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Alla legge regionale 6 maggio 1987, n. 27, e' aggiunto il seguente
articolo 5:
 
                               "Art. 5
 
   1. La Regione Toscana contribuisce, unitamente con la Provincia di
Firenze  ed  i  Comuni  di  Firenze  e  di  Fiesole,  alle  spese  di
funzionamento  della  sede  della Fondazione, ubicata, ai sensi dello
statuto della stessa Fondazione, presso la Villa  "La  Torraccia"  in
San Domenico di Fiesole.
   2.  A  tal fine, la Giunta Regionale definisce le opportune intese
con gli enti di cui al comma precedente.
   3. Per la finalita'  di  cui  al  primo  comma  la  Regione  eroga
direttamente   alla   Fondazione   oppure  tramite  gli  Enti  locali
competenti, un contributo annuale. Per l'anno 1994  e'  stabilito  un
contributo  di  lire  150.000.000  per  il  quale  si provvede con la
seguente variazione al bilancio 1994, per competenza e per cassa, con
prelievo dal Fondo globale:
   (Omissis).
   Agli oneri per gli esercizi successivi  si  fara'  fronte  con  la
legge di bilancio".
   La  presente  legge e' pubblicata sul Bollettino della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  come
legge della Regione Toscana.
    Firenze, 29 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
  (La  presente  legge approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno
1994 e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994).